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ART. 75 Base imponibile [n.d.r. ex art. 89] (1)

Ultimo aggiornamento del:

1. L’imposta si applica sul reddito complessivo

netto, determinato secondo le disposizioni della

sezione I del capo II, per le società e gli enti di cui

alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73, del

capo III, per gli enti non commerciali di cui alla lettera

c) e dei capi IV e V, per le società e gli enti

non residenti di cui alla lettera d).

2. Le società residenti di cui alla lettera a) del

comma 1 dell’articolo 73 e quelle non residenti di

cui alla lettera d) possono determinare il reddito

secondo le disposizioni del capo VI.

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato

in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.

4 aprile 2025

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